- By: Studio Legale Tolomei
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- 16 Novembre 2025
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Cessione di Crediti in Blocco e Onere della Prova in Giudizio
In tema di diritto bancario, è ormai la prassi che gli Istituti di credito cedano ad apposite società i crediti deteriorati (NPL) mediante operazioni di cessione di credito in blocco, disciplinate dal Testo Unico Bancario (art. 58 TUB).
Indice dei Contenuti
- 1. La Legittimazione Attiva della Società Cessionaria
- 2. L’Orientamento Consolidato della Cassazione (2019-2024)
- 3. Contratto di Cessione: Dettaglio e Temperamento Giurisprudenziale
1. La Legittimazione Attiva della Società Cessionaria
Nel momento in cui la società cessionaria del credito deve agire in giudizio per il recupero, sorge il problema di garantire al debitore la certezza che la società sia effettivamente legittimata a far valere la pretesa azionata. Le cessioni, infatti, possono essere multiple e i crediti ceduti diversi.
1.1. La Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è Prova di Cessione
Se il debitore non si limita a contestare l’inclusione del suo specifico credito nell’atto di cessione, ma contesta l’esistenza stessa del contratto di cessione, la semplice pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente.
Tale pubblicità, infatti, sostituisce solamente la notifica della cessione al debitore ceduto (esonera la società dalla specifica comunicazione), ma non fornisce la prova dell’avvenuta cessione.
1.2. La Prova Richiesta in Caso di Contestazione
Quando l’esistenza del contratto di cessione è stata espressamente contestata, è necessario che la società cessionaria produca in giudizio il contratto di cessione per dimostrare l’effettiva titolarità del rapporto.
2. L’Orientamento Consolidato della Cassazione (2019-2024)
Questa impostazione è stata stabilita e ribadita dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce, confermando la necessità della produzione del contratto di cessione in caso di contestazione:
- Cass. n. 22151/2019 (Orientamento iniziale)
- Cass. civ. sez III^ 22/06/2023 n. 17944
- Cass. civ sez 1^ 29/02/2024 n. 5478
- Cass civ 22/03/2024 n. 7866
3. Contratto di Cessione: Dettaglio e Temperamento Giurisprudenziale
3.1. L’Interpretazione Rigorosa del Tribunale di Udine
In alcune pronunce di merito, come quella del Tribunale di Udine sez II^ 3/07/2025, è stata sottolineata la necessità della produzione in giudizio dell’intero contratto di cessione, al fine di permettere al debitore di valutare tutti gli elementi contrattuali, quali il prezzo di vendita e la validità del contratto stesso.
3.2. Il Temperamento della Cassazione e il Principio di Non Contestazione
Questa interpretazione è stata però mitigata in sede di legittimità. La recente decisione della Corte di Cassazione (Cass civ. sez I^ 24/10/2025 n. 28335) ha ritenuto che:
- Pur ritenendo necessaria in linea generale la produzione del contratto, il mero avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se accompagnato da altri elementi probatori, possa essere valutato dal giudice come prova presuntiva dell’effettiva cessione.
- Nel caso esaminato, l’avviso pubblicato in Gazzetta consentiva di individuare senza incertezze i rapporti ceduti.
- Inoltre, la parte debitrice aveva tenuto una condotta difensiva incompatibile con la contestazione della titolarità (riconoscendo l’inclusione del credito ceduto). Pertanto, era stato applicato il principio di non contestazione.


